Il testo degli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto contro il femminicidio presentati dal Partito Democratico in Commissione affari costituzionali:
Articolo 1.
(Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori).
1. All’articolo 572, secondo comma, del codice penale, dopo la parola: «danno» le parole «di persona minore degli anni quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «o in presenza di minore degli anni diciotto».
2. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:
«5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.».
3. All’articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: «legalmente separato o divorziato» sono sostituite dalle seguenti: «anche separato o divorziato» e dopo le parole: «alla persona offesa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;
b) al quarto comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La querela proposta è irrevocabile.».
4. All’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: «valuta l’eventuale adozione di provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «adotta i provvedimenti».
1.3 Al comma 2, capoverso 5-ter) dopo la parola: gravidanza, aggiungere le seguenti: «in particolare quando la violenza sessuale, fisica o psicologica nonché il maltrattamento alla donna provochi rischio per la sua vita, aborto, parto pre-termine, nonché morte o danni alla salute del nascituro.».
Vanna Iori, Maria Amato, Ileana Argentin, Teresa Bellanova, Paolo Beni, Paola Bragantini, Giovanni Mario Salvino Burtone, Salvatore Capone, Elena Carnevali, Stefania Covello, Vittoria D’incecco, Filippo Fossati, Federico Gelli, Gero Grassi, Maria Iacono, Edoardo Patriarca, Daniela Sbrollini
Articolo 5.
(Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere).
1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata, un «Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.
2. Il Piano persegue le seguenti finalità:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l’informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne;
b) promuovere l’educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell’ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
d) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking;
e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
f) prevedere una raccolta strutturata dei dati del fenomeno, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;
g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking;
h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.
3. All’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.5 Al comma 2, lettera b) aggiungere, la seguente: b-bis) rendere obbligatoria, per le scuole di ogni ordine e grado, almeno una proposta formativa per ogni anno scolastico sui temi degli stereotipi sessisti, del riconoscimento e rispetto della differenza di genere e dell’educazione alla relazione e alla soluzione non violenta del conflitto nei rapporti interpersonali e tra i generi demandandone l’organizzazione agli Uffici Scolastici Provinciali e avvalendosi per la loro progettazione ed attuazione, delle competenze e delle professionalità espresse dalle Associazioni di donne che gestiscono i Centri.
Vanna Iori, Maria Amato, Ileana Argentin, Teresa Bellanova, Paolo Beni, Paola Bragantini, Enza Bruno Bossio, Giovanni Mario Salvino Burtone, Salvatore Capone, Elena Carnevali, Susanna Cenni, Stefania Covello, Vittoria D’incecco, Filippo Fossati, Federico Gelli, Gero Grassi, Maria Iacono, Edoardo Patriarca, Daniela Sbrollini
5.4 Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
???c-bis) Attivare misure rieducative per i partner violenti, attività volte a interrompere i comportamenti di maltrattamento fisico e psicologico delle donne; promuovere l’assunzione di responsabilità personale di tali condotte, attenuare l’escalation nel ciclo della violenza, prevenire la reiterazione e, con ciò, promuovere cambiamento sociale; si demanda la realizzazione di specifici percorsi di recupero alle strutture già esistenti, alle ASL e, nel caso di detenuti, agli istituti di pena.
Vanna Iori, Maria Amato, Ileana Argentin, Teresa Bellanova, Paolo Beni, Paola Bragantini, Enza Bruno Bossio, Giovanni Mario Salvino Burtone, Salvatore Capone, Elena Carnevali, Susanna Cenni, Stefania Covello, Vittoria D’incecco, Filippo Fossati, Federico Gelli, Gero Grassi, Maria Iacono, Edoardo Patriarca, Daniela Sbrollini
5.3 Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine, le parole: non solo nella fase dell’emergenza, ma anche in quelle che la precedono, riguardanti l’identificazione precoce delle vittime e l’attivazione di sinergie tra servizi, con il particolare coinvolgimento della medicina di base, dei consultori, dei servizi sociali e dei Centri Antiviolenza.
Vanna Iori, Maria Amato, Ileana Argentin, Teresa Bellanova, Paolo Beni, Paola Bragantini, Enza Bruno Bossio, Giovanni Mario Salvino Burtone, Salvatore Capone, Elena Carnevali, Susanna Cenni, Stefania Covello, Vittoria D’incecco, Filippo Fossati, Federico Gelli, Gero Grassi, Maria Iacono, Edoardo Patriarca, Daniela Sbrollini
5.01 Dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Linee guida per le strutture sanitarie).
1. Il Ministro della Salute di concerto con la conferenza Stato Regioni predispone linee guida volte a definire:
???a) un piano formativo uniforme su tutto il territorio nazionale che abbia come obiettivo la sensibilizzazione di tutti gli operatori sanitari ospedalieri e territoriali per il riconoscimento e per una adeguata presa in carico delle vittime;
???b) linee guida per lo sviluppo di servizi idonei all’assistenza alle vittime di violenza sessuale e domestica presso i Pronto Soccorso ospedalieri definendo modalità di assegnazione del triage, inserendo un nuovo codice gratuito (codice rosa) che consenta una presa in carico delle vittime con tempi di attesa ridotta, con modalità specifiche che salvaguardino e proteggano la persona vittima di violenza in collaborazione con i dipartimenti di ginecologia nonché ad assicurare collaborazione con i servizi sociali comunali e con la rete territoriale dei centri antiviolenza.
Donata Lenzi, Roberta Agostini, Maria Amato, Teresa Bellanova, Paolo Beni, Franca Maria Grazia Biondelli, Paola Bragantini, Enza Bruno Bossio, Giovanni Mario Salvino Burtone, Salvatore Capone, Elena Carnevali, Stefania Covello, Vittoria D’incecco, Marilena Fabbri, Filippo Fossati, Federico Gelli, Gero Grassi, Vanna Iori, Gianna Malisani, Anna Margherita Miotto, Delia Murer, Edoardo Patriarca, Barbara Pollastrini, Daniela Sbrollini, Chiara Scuvera
5.02 Dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne nonché organizzazione dei centri antiviolenza e delle case rifugio).
1. Al fine di dare continuità all’attuazione del Piano d’azione contro la violenza sessuale e di genere di cui all’articolo 5 della presente legge nonché di incrementare e rendere uniforme su tutto il territorio nazionale in misura di almeno uno ogni 10 mila abitanti (Racc Ue – Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia 8-10 novembre 1999), la presenza dei centri antiviolenza nonché delle case rifugio è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Fondo denominato «Fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne» finanziato annualmente dalla legge di stabilità.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio atto, sentito il Ministro per le Pari Opportunità e il Ministro delle Politiche sociali d’intesa con la Conferenza Stato regioni, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo tenendo conto:
???a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
???b) dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
???c) delle case rifugio pubbliche e private già presenti in ogni regione;
???d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione riservando un terzo dei fondi disponibili alla creazione di nuovi centri e di nuove case rifugio al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla Raccomandazione Ue – Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia 8-10 novembre 1999.
3. I centri antiviolenza e le case rifugio, a cui è garantita la segretezza dell’ubicazione finalizzata alla sicurezza delle vittime di violenza, sono promossi da:
???a) enti locali, in forma singola o associata;
???b) singole associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato;
???c) soggetti di cui alle lettere a) b), di concerto, d’intesa o in forma consorziata.
4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, delle forze dell’ordine nonché del personale sanitario coinvolto promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
6. La dotazione del fondo di cui al comma 1 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è pari a 20 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.?282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.?307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Donata Lenzi, Roberta Agostini, Maria Amato, Ileana Argentin, Teresa Bellanova, Paolo Beni, Franca Maria Grazia Biondelli, Paola Bragantini, Enza Bruno Bossio, Giovanni Mario Salvino Burtone, Salvatore Capone, Elena Carnevali, Ezio Primo Casati, Susanna Cenni, Stefania Covello, Vittoria D’incecco, Marilena Fabbri, Filippo Fossati, Federico Gelli, Gero Grassi, Vanna Iori, Gianna Malisani, Anna Margherita Miotto, Delia Murer, Edoardo Patriarca, Teresa Piccione, Barbara Pollastrini, Daniela Sbrollini, Chiara Scuvera
5.012 Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Educazione scolastica contro la violenza e la discriminazione di genere).
1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l’educazione alla relazione, contro la violenza e la discriminazione di genere, nell’ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare e formare gli studenti e di prevenire la violenza nei confronti delle donne, la discriminazione di genere e il femminicidio e di promuovere la soggettività femminile, sviluppando negli studenti una maggiore autonomia e capacità di analisi, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione personale, anche attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. L’educazione alla relazione è rivolta a favorire il rapporto con l’altro ed è fondata sulla cultura delle pari opportunità.
2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l’istituzione, nei consigli d’istituto e nei collegi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, del referente per l’educazione alla relazione, preposto alla sollecitazione di misure educative a favore delle pari opportunità tra i sessi e della promozione della soggettività femminile e l’organizzazione di corsi di formazione in servizio rivolti ai docenti sulle problematiche di cui al comma 1.
3. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro con delega alle pari opportunità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l’attuazione dei commi 1 e 2.
Daniela Sbrollini, Maria Amato, Ileana Argentin, Teresa Bellanova, Paolo Beni, Paola Bragantini, Enza Bruno Bossio, Giovanni Mario Salvino Burtone, Salvatore Capone, Elena Carnevali, Stefania Covello, Vittoria D’incecco, Filippo Fossati, Federico Gelli, Gero Grassi, Edoardo Patriarca
5.013 Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure per la promozione della soggettività femminile da parte dei media).
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministro con delega alle pari opportunità promuovono l’adozione, da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti e degli operatori radiofonici, di un codice di deontologia denominato «Codice dei media per la promozione della soggettività femminile», recante princìpi e prescrizioni volti a promuovere, nell’esercizio dell’attività giornalistica, nei messaggi pubblicitari, nei palinsesti e nelle trasmissioni radiofonici, il rispetto della dignità delle donne e della soggettività femminile, nonché a prevenire ogni forma di violenza o discriminazione di genere o di femminicidio. Tale codice impegna a non rappresentare la donna come oggetto sessuale, a non diffondere comunicazioni che associno i rapporti sessuali con la violenza e a sensibilizzare l’opinione pubblica in merito al significato e al contenuto del concetto di eguaglianza e pari dignità dei sessi, nonché in merito alla violenza nei confronti delle donne come fenomeno sociale.
2. Il codice di cui al comma 1 del presente articolo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.?400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ed è periodicamente aggiornato con la procedura di cui al medesimo comma 1.
3. Nei casi di inosservanza dei divieti sanciti dal codice di cui al comma 1, la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa contestazione della violazione agli interessati e assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 2.500 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni. Della violazione dei suddetti divieti è data senza ritardo notizia all’organo titolare del potere disciplinare ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti.
4. All’articolo 36-bis, comma 1, lettera c), numero 2), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.?177, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di genere».
Daniela Sbrollini, Maria Amato, Ileana Argentin, Teresa Bellanova, Paolo Beni, Paola Bragantini, Enza Bruno Bossio, Giovanni Mario Salvino Burtone, Salvatore Capone, Elena Carnevali, Stefania Covello, Vittoria D’incecco, Filippo Fossati, Federico Gelli, Gero Grassi, Vanna Iori, Edoardo Patriarca
5.014 Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Personale dedicato).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del decreto legge, ciascuna questura è tenuta ad assicurare la presenza, nei propri uffici, di una quota di personale, titolare di una formazione specifica in materia di delitti contro la personalità individuale e la libertà sessuale, competente a ricevere le denunce o querele da parte di donne vittime di uno o più dei delitti previsti dagli articoli 572 e dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dagli articoli da 609-bis a 609-octies e 612-bis del medesimo codice, nonché dei reati di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.?75, e successive modificazioni.
2. La quota di personale di cui al comma 1 è stabilita dal Ministero dell’interno sentito il Ministro per le Pari opportunità con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le caratteristiche e le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale in materia di tutela delle vittime dei delitti di cui al comma 1, comprendenti anche una formazione specifica in materia di tutela e assistenza delle vittime minorenni dei medesimi delitti. La partecipazione ai corsi di cui al periodo precedente è condizione per l’assegnazione alle quote di personale di cui al comma 1.
4. Ciascuna donna, anche minorenne, che intenda presentare presso una questura denuncia o querela per uno o più dei delitti di cui al comma 1, ha il diritto di farsi assistere, qualora, debitamente informata della possibilità e dichiari di volersene avvalere, del personale di cui al medesimo comma 1, anche nelle fasi successive alla presentazione della denuncia o della querela.
Daniela Sbrollini, Maria Amato, Ileana Argentin, Teresa Bellanova, Paolo Beni, Paola Bragantini, Enza Bruno Bossio, Giovanni Mario Salvino Burtone, Salvatore Capone, Elena Carnevali, Stefania Covello, Vittoria D’incecco, Filippo Fossati, Federico Gelli, Gero Grassi, Vanna Iori, Edoardo Patriarca
5.015 Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Comitato nazionale sulla violenza di genere).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità è istituito il Comitato nazionale sulla violenza di genere, di seguito denominato «Comitato», con la finalità di garantire un coordinamento delle attività di prevenzione e di contrasto delle violenze sul territorio nazionale nonché di studiare e di monitorare il fenomeno.
2. Il Comitato svolge, nello specifico, i seguenti compiti:
???a) raccoglie i dati sugli atti di violenza perpetrati nel territorio nazionale al fine di costituire una banca dati nazionale alimentata dai soggetti pubblici e privati;
???b) redige annualmente una relazione alle Camere sull’evoluzione delle fenomenologie criminali attinenti ai reati di violenza di genere, presenta la carta di cui alla lettera a) e propone nuovi strumenti legislativi e amministrativi di tutela delle vittime;
???c) verifica lo stato di attuazione delle politiche contro la violenza di genere nei vari settori della vita politica, economica e sociale e segnala le opportune iniziative;
???d) predispone e coordina campagne di educazione e di comunicazione sui reati di violenza di genere dedicando particolare attenzione a specifiche campagne di sensibilizzazione;
???e) favorisce il coordinamento dei servizi antiviolenza nel territorio nazionale e dei progetti di prevenzione e di intervento, nonché del rapporto con le associazioni e con gli organismi impegnati nella prevenzione e nella lotta contro la violenza di genere;
???f) fornisce, su richiesta dei Ministri competenti, pareri, informazioni e studi.
3. Il Comitato è composto da dodici membri:
???a) il Ministro per le Pari Opportunità che lo presiede;
???b) cinque componenti designati nell’ambito delle associazioni e dei movimenti che operano in materia di violenza di genere maggiormente rappresentativi sul piano nazionale ai sensi del comma 6;
???c) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
???d) tre rappresentanti degli enti locali che abbiano attivato servizi di cui alla presente legge designati dall’Associazione nazionale dei comuni italiani.
4. Il Comitato elegge al suo interno un vicepresidente e un segretario e si dota di un regolamento per il suo funzionamento.
5. I membri del Comitato durano in carica tre anni e non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità. Ai membri che hanno la sede di servizio fuori del comune sede della riunione del Comitato, o del gruppo di lavoro cui eventualmente partecipano, spetta il rimborso delle spese di viaggio, purché debitamente documentate. È inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per eventuali missioni deliberate dal Comitato.
6. Ai fini della designazione di cui al comma 1, lettera b), sono considerati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale le associazioni e i movimenti che presentano almeno tre dei seguenti requisiti elencati in ordine di priorità:
???a) competenza in materia di attività contro la violenza di genere e per la promozione delle politiche femminili; la competenza è determinata in base alla previsione statutaria, ove esistente, e all’attività svolta in un arco temporale di riferimento triennale;
???b) presenza ramificata nel territorio;
???c) numero degli iscritti;
???d) rapporti di collaborazione con altre associazioni e con altri movimenti aventi i medesimi obiettivi statutari;
???e) ruolo assunto nell’ambito di organismi, commissioni e comitati promossi dalle istituzioni per problemi riguardanti la condizione femminile e per problemi con essi connessi;
???f) ruolo assunto nell’ambito di organismi internazionali deputati alla lotta contro la violenza di genere o comunque alla promozione delle pari opportunità tra uomo e donna;
???g) progetti di attività presentati per il contrasto della violenza di genere e per garantire pari opportunità tra uomo e donna;
???h) consolidata presenza nel settore;
???i) finanziamenti dell’Unione europea o di istituzioni nazionali per la realizzazione di azioni e di progetti nell’ultimo triennio.
7. La nomina dei membri di cui al comma 1, lettera b), è effettuata dal Ministro per le Pari Opportunità in base alle domande inviate dai soggetti designati dalle associazioni e dai movimenti di cui alla medesima lettera a seguito di avviso pubblico emanato dallo stesso Ministero.
Delia Murer, Roberta Agostini, Maria Amato, Teresa Bellanova, Paolo Beni, Franca Maria Grazia Biondelli, Paola Bragantini, Enza Bruno Bossio, Giovanni Mario Salvino Burtone, Salvatore Capone, Elena Carnevali, Stefania Covello, Vittoria D’incecco, Filippo Fossati, Federico Gelli, Gero Grassi, Vanna Iori, Anna Margherita Miotto, Edoardo Patriarca, Daniela Sbrollini, Chiara Scuvera
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