Il Decreto scuola emanato dal governo all’inizio del mese sarà all’esame dell’Aula della Camera dal 14 ottobre. Intanto il disegno di legge che ne prevede la conversione è all’esame delle commissioni .
La Commissione affari sociali ha iniziato oggi la discussione in sede consultiva delle parti che più direttamente riguardano le sue competenze.
Il relatore del provvedimento, Raffaele Calabrò (Pdl), ha illustrato il contenuto dei due articoli che più interessano la Commissione: il numero 4 e il numero 21.
L’articolo 4, introducendo un comma 1-bis all’articolo 51 della legge n.?3 del 2003, estende il divieto di fumo anche alle aree aperte di pertinenza degli istituti scolastici. Il comma 2, invece, vieta l’utilizzo delle sigarette elettroniche, ma solo nei locali chiusi. Le sanzioni previste per la trasgressione di queste norme sono multe di uguale importo a quelle previste per la violazione del divieto di fumo: da 25 a 250 euro. I proventi delle sanzioni saranno incamerati nel bilancio dello Stato e da qui riassegnati allo stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento del monitoraggio sugli effetti derivanti dall’uso di sigarette elettroniche nonché per la realizzazione di attività informative destinate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.
Il comma 5 dell’articolo 4 prevede l’organizzazione all’interno delle scuole di programmi di educazione alimentare da parte del Ministero delle politiche agricole per favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli.
L’articolo 21 riguarda invece la formazione specialistica dei medici. Il comma 1 introduce un’unica commissione – invece che più commissioni a livello locale – per la gestione delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione e, di conseguenza, la formazione di un’unica graduatoria nazionale all’esito delle prove anziché di singole graduatorie locali.
L’obiettivo è il superamento del meccanismo fino ad oggi attuato, con graduatorie locali per l’accesso alle singole scuole, che può determinare disomogeneità nei livelli qualitativi degli specializzandi e sui criteri di valutazione.
Secondo il relatore, a proposito dell’articolo 21, la Commissione dovrebbe esprimersi sulla distribuzione delle scuole di specializzazione, vecchia di oltre venti anni. Inoltre l’inserimento dei medici specializzandi nelle aziende del Servizio sanitario nazionale dovrebbe avvenire sulla base di una rete che comprenda sia strutture universitarie che strutture ospedaliere e territoriali. Inoltre, dal momento che ogni anno escono dalle facoltà di medicina circa 8000 laureati, solo 5000 dei quali hanno accesso alle scuole di specializzazione e circa 800 ai corsi per medico di medicina generale, il gap tra laureati e specializzati è destinato ad aumentare a seguito delle disposizioni introdotte di recente che hanno allungato la durata delle scuole di specializzazione senza stanziare nuove risorse. Per evitare che il numero dei medici che non potranno specializzarsi aumenti, sarebbe opportuno monitorare attentamente il fabbisogno di borse di studio per i medici specializzandi. Infine, secondo Calabrò, è importante che la rete di formazione dei medici specializzandi sia allo stesso tempo universitaria ed ospedaliera, perché così i medici specializzandi potranno acquisire una graduale responsabilità assistenziale.