Al Ministro della salute. — Per sapere –
premesso che:
-?in data 3 settembre 2013 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che lo Stato italiano deve versare un adeguamento dell’indennità integrativa a tutti i cittadini infettati da hiv, epatite B o C dopo una trasfusione o somministrazione di emoderivati;
-?sino a oggi i cittadini interessati ricevevano un indennizzo che, sulla base della legge n.?210 del 1992, si attestava a circa 542 euro al mese. Una somma che, però, non è mai stata rivalutata tenendo conto dell’indice Istat utilizzato per calcolare l’adeguamento al tasso di inflazione e, quindi, al costo della vita. In sostanza, per oltre vent’anni, si è rimasti legati ai parametri del 1992. La sentenza di Strasburgo afferma, invece, il principio che nessun cittadino può essere escluso dalla retroattività dell’adeguamento Istat;
– in precedenza la situazione non si era sbloccata neppure dopo che la Corte costituzionale italiana, nel 2011, aveva dichiarato l’illegittimità del decreto-legge n.?78 del 2010, che limitava la rivalutazione dell’indennità a quella base, escludendo quindi quella integrativa;
– un provvedimento, quest’ultimo, ora censurato anche dalla Corte di Strasburgo, secondo la quale lo Stato italiano ha solo voluto garantirsi un vantaggio economico nei processi intentati dai ricorrenti contro il mancato pagamento della rivalutazione dell’indennità, violando così i diritti dei ricorrenti e di tutti coloro che si trovano nella loro stessa situazione;
-?in base a quanto stabilito dai giudici europei, lo Stato italiano avrà sei mesi di tempo, dal momento in cui la sentenza diventerà definitiva, «per stabilire una data inderogabile» entro cui si impegna a pagare rapidamente le somme dovute. La sentenza non sarà comunque definitiva prima di tre mesi, cioè il tempo a disposizione del Governo italiano per chiedere la revisione del caso davanti alla Grande Camera della stessa Corte;
– finalmente, grazie a questa sentenza, si riconosce a tutti i circa 60 mila cittadini italiani infettati, senza differenze, la possibilità di percepire gli arretrati dell’adeguamento Istat per l’indennizzo loro riconosciuto –:
quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere affinché dopo più di venti anni di sofferenti battaglie a questi cittadini venga riconosciuto finalmente un loro diritto, aggiungendo ai 542 euro già previsti la rivalutazione dell’indennità calcolata in circa 140 euro al mese e gli arretrati, circa 15 mila euro a persona, nonché quante siano ancora attualmente le cause pendenti tra lo Stato italiano ed i cittadini per il riconoscimento del danno causato da emoderivati, trasfusioni e vaccinazioni e quali iniziative urgenti intenda adottare per accelerare i tempi relativi alla definizione delle singole azioni legali.
LENZI, AMATO, ARGENTIN, BENI, BIONDELLI, PAOLA BRAGANTINI, BURTONE, CAPONE, CARNEVALI, CASATI, D’INCECCO, FOSSATI, GELLI, GRASSI, IORI, MIOTTO, MURER, PATRIARCA, PICCIONE, SBROLLINI, SCUVERA, MARTELLA, ROSATO e DE MARIA
Interrogazione a risposta immediata in Assemblea presentata martedì 10 settembre 2013, seduta n. 74
La risposta del ministro Beatrice Lorenzin
(seduta del 11 settembre 2013)
Signor Presidente, vorrei ringraziare gli onorevoli interroganti per l’occasione che mi forniscono di comunicare in merito ad una tematica di estrema delicatezza e di indubbio impatto sociale, oltre che di significativa rilevanza finanziaria. Come è noto, il Ministero della salute, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 25 febbraio 1992, n.?210, eroga ai soggetti danneggiati da conseguenze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, un indennizzo vitalizio. Tale indennizzo consta di due componenti: l’indennizzo vero e proprio, che configura parte quantitativamente meno rilevante, e l’indennità integrativa speciale. Sull’indennità integrativa speciale sono sorti rilevanti contrasti giurisprudenziali anche presso la Corte di cassazione, in ordine alla necessità di riconoscimento della rivalutazione monetaria. Sul tema è intervenuto l’articolo 11, comma 13, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n.?78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n.?122, che ha escluso la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale. Poiché la citata disposizione è stata dichiarata incostituzionale, come è stato detto, con la sentenza n.?293 del 2011 della Corte, il Ministero della salute si è immediatamente attivato per adeguare, riconoscendo la rivalutazione monetaria, l’indennità integrativa speciale spettante ai soggetti beneficiari della legge n.?210 del 1992, di competenza statale, con decorrenza dal primo gennaio 2012. Al fine di riconoscere ai medesimi aventi diritto anche gli arretrati sulle somme già corrisposte, ancor prima che intervenisse la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, richiamata dagli onorevoli interroganti, il Ministero della salute ha reperito e impegnato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, ovviamente tenendo conto degli effetti del principio di carattere generale del nostro ordinamento concernente la prescrizione ordinaria decennale.
È stato pertanto avviato nel corso del primo semestre del corrente anno un progetto finalizzato alla corresponsione di tali somme, progetto destinato a concludersi in tempi brevi. In seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 3 settembre 2013 che ha riconosciuto la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale sin dal momento dell’accertamento del diritto dell’indennizzo, senza fare applicazione della prescrizione ordinaria decennale, si rende necessario reperire ulteriori risorse per garantire l’integrale pagamento degli arretrati agli aventi diritto. Il Ministero della salute ha stimato in circa 100 milioni di euro tale nuova esigenza finanziaria. In vista della prossima legge di stabilità intendo avviare ogni iniziativa necessaria affinché in detta legge sia introdotta una specifica disposizione idonea a garantire la compiuta esecuzione della sentenza della CEDU.
La discussione in Aula
(seduta del 11 settembre 2013)